Descrizione
Gli elettori portatori di disabilità fisica che impediscono l'esercizio materiale ed autonomo del voto (non vedenti, privi delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del D.P.R. 361/1957 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi comune della Repubblica.
Gli elettori aventi al diritto assistito possono richiedere al Comune di iscrizione nelle liste elettorali di provvedere all'annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizine di un corrispondente simbolo o codice (AVD).