Comunicazione di ospitalità cittadino straniero

Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino straniero

Descrizione

OBBLIGHI DELL'OSPITANTE E/O DEL DATORE DI LAVORO

Art. 7 Decreto Legislativo n. 286/1998
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel temitorio dello Stato, è tenuto a dame comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità
locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alla generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto e del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amminisstrazione del pagamento della somma da 160 a 1.100 euro.

Il presente modulo potrà essere presentato (unitamente alla comunicazione allegato 2) in caso di affitto) :

- in duplice copia al protocollo negli orari di apertura al pubblico;

- inviato a mezzo mail : segreteria@comune.bevilacqua.vr.itoppure a mezzo PEC segreteria.bevilacqua@pec.comune.bevilacqua.vr.it

ALLEGARE :

fotocopia leggibile di un documento di identità - in corso di validità - dell'ospitante e dell'ospitato (passaporto con visto / timbro Shenghen o altro documento di identificazione e copia del permesso di soggiorno in corso di validità o documentazione attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno

fotocopia della documentazione comprovante la proprietà o modello 2) in caso di affitto

Formati disponibili

pdf

Licenza di distribuzione

Licenza aperta