Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

Campo di applicazione
E’ possibile avvalersi della Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per gli interventi edilizi “minori” in applicazione del combinato disposto degli artt. 22 [escluso il comma 3 che riguarda la Denuncia di inizio attività alternativa al Permesso di Costruire (cd. Super D.I.A.)], 23 e 23-bis, del Testo Unico dell’edilizia emanato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif., dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., nonché dell’interpretazione autentica delle citate norme in materia di S.C.I.A. edilizia fornita con l’art. 5, comma 2, lett. c), del “Decreto Sviluppo” approvato con il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 [in particolare, le recenti modifiche che hanno ancor più “liberalizzato” la S.C.I.A. sono state approvate con gli artt. 30 e 41, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (cd. Decreto del Fare)]. 
Per maggiori dettagli sugli interventi edilizi eseguibili con la S.C.I.A. si veda il modello 853610.A.23. 
Fatta salva la legislazione regionale in materia, sono comunque realizzabili mediante S.C.I.A. gli interventi edilizi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire) e all’art. 6 (Attività edilizia libera) del T.U. dell’edilizia approvato con d.P.R. n. 380/2001 e succ. modif., che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del regolamento edilizio e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Sono, altresì, realizzabili mediante S.C.I.A. le varianti a Permessi di Costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. modif., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire. 
Non sono realizzabili mediante S.C.I.A. le opere eseguibili, in alternativa al Permesso di Costruire, mediante la Denuncia di inizio attività alternativa al Permesso di Costruire (cd. Super D.I.A.) disciplinata dall’art. 22, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. e, se del caso, dalla relativa normativa regionale. 0 La Regione ...................................., con propria legge ...................................., secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, potendo ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni sopra indicate, ha stabilito quanto segue: ........................................................... .........................................................................................................................................
E’ comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere, in alternativa alla presentazione della S.C.I.A., il rilascio di Permesso di Costruire (ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001) per la realizzazione degli interventi edilizi eseguibili mediante la presentazione della S.C.I.A. stessa ai sensi dell’art. 22, comma 7, del d.P.R. n. 380/2001. 
Ai sensi dell’art. 23-bis, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 e succ. modif.: 
- all’interno delle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (così come individuate negli strumenti urbanistici comunali) e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, 0 questo Comune individuerà con propria deliberazione da adottare entro il termine del 30 giugno 2014 - (in alternativa): 0 ha individuato le aree nelle quali non è applicabile la S.C.I.A. per gli interventi di demolizione e ricostruzione, o per le varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. 
- nelle restanti aree interne alle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (così come individuate negli strumenti urbanistici comunali) e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, gli interventi cui è applicabile la S.C.I.A. non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della S.C.I.A. stessa. (il periodo che segue deve essere indicato solo se non è ancora stata adottata la deliberazione): 0 Nelle more dell’adozione della deliberazione citata al periodo precedente e, comunque, in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A la S.C.I.A. che preveda la modifica della sagoma dell’edificio esistente su cui si intende intervenire.
Procedura
La S.C.I.A., da redigere utilizzando il modello 853610.C.1.a, deve essere presen¬tata allo Sportello Unico dell’edilizia posto in Via ..........................................................., n. ........, prima della data prevista per l’inizio del lavori (secondo il combinato disposto dell’art. 23, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. e dell’art. 19, comma 2, della legge n. 241 e succ. modif.). 
La S.C.I.A., corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la S.C.I.A. si considera presentata al momento della ricezione da parte del comune. 
Alla S.C.I.A. deve essere allegata tutta la documentazione elencata in detto modello 853610.C.1.a. In particolare, per la predisposizione della “Relazione tecnica di asseverazione” si veda il modello 853610.C.1.b. 
La S.C.I.A. è corredata dall’indicazione delle complete generalità dell’impresa (o delle imprese) cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata alla presentazione di una nuova S.C.I.A.. 
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi (anche di competenza di questo Comune che riceve la S.C.I.A.), ov¬vero nei casi in cui la normativa vigente prevede l’esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni del tecnico abilitato (da allegare alla S.C.I.A.) relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, da¬gli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi al fine di poter dar corso ai lavori; sono comunque fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti nelle materie che interessano i lavori da eseguire. 
Qualora, ai sensi della normativa vigente, per eseguire i lavori occorra acquisire gli atti di assenso comunque denominati da parte di altre amministrazioni preposte alla tutela dei citati vincoli normativi (o anche da parte di questo Comune che riceve la S.C.I.A. nelle materie di propria competenza) che non sono sostituibili dall’asseverazione del tecnico abilitato (si veda il precedente periodo), l’interessato potrà liberamente scegliere se avanzare preventiva richiesta allo Sportello Unico dell’edilizia (prima della presentazione della S.C.I.A.) ovvero se avanzare contestuale istanza allo Sportello Unico dell’edilizia (al momento della presentazione della S.C.I.A.) affinché lo stesso Sportello Unico provveda all’acquisizione di detti atti di assenso (nel primo caso non si producono gli effetti giuridici che permettono di dar corso ai lavori fino a che, una volta ottenuti detti atti di assenso, l’interessato non presenti agli atti di questo Comune, nelle forme di legge, la vera e propria S.C.I.A. - in entrambi i casi, prima di poter iniziare i lavori, sarà necessario attendere la tempestiva comunicazione dello Sportello Unico dell’edilizia con la quale si informa tempestivamente l’interessato dell’avvenuta acquisizione di detti atti di assenso). È in ogni caso fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente detti atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla S.C.I.A. presentata agli atti di questo Comune [in questo caso i lavori potranno essere iniziati immediatamente, ad eccezione degli interventi da eseguire su immobili ricadenti nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (così come individuate negli strumenti urbanistici comunali) e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, per i quali si potranno iniziare i lavori solo dopo che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della S.C.I.A. stessa, secondo quanto nel seguito indicato]. 
Nel caso in cui la S.C.I.A. riguardi un intervento edilizio per il quale si rende necessario il versamento del contributo di costruzione, il committente deve effettuare il versamento degli oneri concessori nella misura vigente (le norme regionali e comunali che regolano le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri concessori sono reperibili ..............................................) e consegnare all’Ufficio una copia della ricevuta entro 30 giorni dalla data di deposito della S.C.I.A. (che corrisponde al tempo consentito al competente ufficio comunale per verificare la correttezza dell’istanza). 
In ogni caso, secondo quanto prescritto dall’art. 23-bis, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 e succ. modif., nelle aree interne alle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (così come individuate negli strumenti urbanistici comunali) e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, gli interventi non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della S.C.I.A. stessa. (il periodo che segue deve essere indicato solo se non è ancora stata adottata la deliberazione): 0 Nelle more dell’adozione della deliberazione comunale sopra citata (si veda la parte “CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NORME”) e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A la S.C.I.A. che preveda la modifica della sagoma dell’edificio esistente sui cui si intende intervenire. 
Notizie utili
Entro 10 giorni dal ricevimento della S.C.I.A.: 
- lo Sportello unico dell’edilizia (o il competente ufficio comunale) deve comunicare il nominativo del responsabile del procedimento (Art. 20, comma 2: si ritiene applicabile tale norma, anche se relativa alla procedura del permesso di costruire, in ragione dei principi generali contenuti nel d.P.R. n. 380/2001 e nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.). 
Entro 30 giorni dal ricevimento della S.C.I.A. (qualora l’immobile su cui si inter¬viene non è soggetto ad un vincolo normativo non sostituibile dall’asseverazione del tecnico abilitato (secondo quanto in precedenza indicato e ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 19, comma 1, della legge n. 241/1990) e, quindi, qualora non occorra acquisire gli atti di assenso al fine di poter dar corso ai lavori): 
- lo Sportello Unico dell’edilizia (o il competente ufficio comunale) deve (Art. 23, comma 6): - comunicare all’interessato il tacito assenso all’esecuzione dei lavori
oppure: 
- notificare all’interessato i motivi ostativi al tacito assenso all’esecuzione dei lavori, con la richiesta di integrare la documentazione allegata alla S.C.I.A. 
oppure: 
- notificare all’interessato il divieto di eseguire l’intervento, indicando i motivi ostativi al tacito assenso all’esecuzione dei lavori. 
Entro 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A. [qualora l’immobile su cui si inter¬viene è soggetto ad un vincolo normativo non sostituibile dall’asseverazione del tecnico abilitato (secondo quanto in precedenza indicato e ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 19, comma 1, della legge n. 241/1990) e l’interessato non abbia già autonomamente provveduto ad acquisire i relativi atti di assenso ovvero lo Sportello Unico dell’edilizia non li abbia già acquisiti per l’interessato sulla base della richiesta avanzata dal medesimo interessato precedentemente alla presentazione della S.C.I.A.]: 
- lo Sportello Unico dell’edilizia (o il competente ufficio comunale) deve (art. 23-bis, comma 1, del d.P.R. n.380/2001): 
- acquisire gli atti di assenso dalle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo o dai competenti uffici comunali (qualora la tutela del vincolo sia nella sfera di pertinenza comunale); 
- se entro il suddetto termine di 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A. tali atti di assenso non sono ancora stati acquisiti (art. 23-bis, comma 1, ultimo periodo), il responsabile dello Sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. con i soggetti competenti al rilascio di detti atti di assenso; 
- comunicare tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso comunque denominati necessari per poter iniziare i lavori
oppure: 
- notificare all’interessato i motivi ostativi al rilascio degli atti di assenso comunque denominati necessari per poter iniziare i lavori, con la richiesta di integrare la documentazione predisposta dall’interessato per l’ottenimento di detti atti di assenso
oppure: 
- notificare all’interessato il divieto di eseguire l’intervento, indicando i motivi ostativi al rilascio degli atti di assenso comunque denominati necessari per poter iniziare i lavori.
Procedura da seguire nella fase esecutiva dei lavori
Non è necessario che l’interessato comunichi allo Sportello Unico dell’edilizia la data di inizio lavori, rilevando che il titolo abilitativo edilizio (costituito dalla S.C.I.A.) dispiega pienamente i propri effetti giuridici unicamente con la corretta compilazione della S.C.I.A. stessa e con la completezza della documentazione ivi allegata e degli eventuali atti di assenso da doversi comunque ottenere dagli uffici competenti qualora si tratti di immobile soggetto ad un vincolo normativo non sostituibile dall’asseverazione del tecnico abilitato. La S.C.I.A. è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni a decorrere: 
- dalla data di ricezione agli atti di questo Comune della S.C.I.A. stessa (qualora l’immobile su cui si interviene non è soggetto ad un vincolo normativo non sostituibile dall’asseverazione del tecnico abilitato, ovvero anche qualora l’immobile su cui si interviene è soggetto ad un vincolo normativo non sostituibile dall’asse¬verazione del tecnico abilitato e i relativi atti di assenso sono già stati autonomamente e preventivamente reperiti dall’interessato presso le amministrazioni e/o gli uffici competenti i quali, quindi, sono stati poi uniti alla pratica di S.C.I.A. presentata agli atti di questo Comune) 
oppure: 
- dalla data di ricezione agli atti dell’interessato della comunicazione dello Sportello Unico dell’edilizia con la quale si informa dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso comunque denominati necessari per poter iniziare i lavori (qualora l’immobile su cui si interviene è soggetto ad un vincolo normativo non sostituibile dall’asseverazione del tecnico abilitato). 
La sussistenza del titolo abilitativo edilizio è provata con la copia della S.C.I.A. da cui risulti la data di ricevimento agli atti di questo Comune della S.C.I.A. (ovvero la data di ricezione agli atti dell’interessato della comunicazione dello Sportello Unico dell’edilizia con la quale si informa dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso per l’immobile che sia soggetto ad un vincolo normativo non sostituibile dall’asseverazione del tecnico abilitato), l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari che siano stati acquisiti autonomamente dall’inte¬ressato e che siano già stati inizialmente allegati alla S.C.I.A. al momento della presentazione della stessa agli atti di questo Comune. 
L’interessato è comunque tenuto a comunicare per iscritto allo Sportello Unico dell’edilizia la data di avvenuta ultimazione dei lavori. 
Pertanto entro 3 anni dalla data di avvenuta efficacia della S.C.I.A. come sopra specificata (art. 23, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001): 
- l’interessato deve inviare la comunicazione di ultimazione dei lavori, (si veda il modello 853610.c.1.f) corredata dal certificato di collaudo finale (si veda il modello 853610.C.1.e). 
La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata alla presentazione di una nuova S.C.I.A.
Sanzioni amministrative e penali
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 19, commi 3 e 6-bis, della legge n. 241/1990 e succ. modif., questa Amministrazione Comunale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti prescritti dal comma 1 dello stesso art. 19, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività edilizia ivi prevista ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione (che, in ogni caso, non può essere inferiore a 30 giorni). 
E’ fatto comunque salvo il potere di questa Amministrazione Comunale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies (Revoca della S.C.I.A.) e 21-nonies (Annullamento d’ufficio della S.C.I.A.), della stessa legge n. 241/1990 e succ. modif.. 
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, questa Amministrazione Comunale, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6 dell’art. 19 della legge n. 241/1990, nonché di quelle di cui al capo VI del Testo Unico della documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., può sempre ed in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra indicati. 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 e succ. modif. e dell’art.19, commi 3 e 6-bis, della legge n. 241/1990 e succ. modif., il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge per l’esecuzione dei lavori mediante la stessa S.C.I.A., notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. 
E’ comunque salva la facoltà di ripresentare la S.C.I.A., con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 
Ai sensi dell’art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990 e succ. modif., restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif., e le disposizioni delle leggi regionali aventi attinenza con gli interventi edilizi previsti/eseguiti. 
Le sanzioni amministrative applicabili agli interventi eseguiti in assenza di S.C.I.A. o in difformità dalla stessa sono quelle prescritte dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, 0 nonché quelle previste con legge regionale ..............................., a cui si rimanda. 
In particolare: 
- ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della S.C.I.A., il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’ immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando le somme previste dalla vigente normativa, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio; 
- fermo restando quanto previsto dall’art. 23, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001, la S.C.I.A. spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma indicata all’art. 37, comma 5, dello stesso d.P.R. n. 380/2001; 
- la mancata presentazione della S.C.I.A. non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 44 del d.P.R. n. 380/2001, 0 fatto salvo quanto indicato al periodo successivo; resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 31, 33, 34, 35 e 44 dello stesso d.P.R. n. 380/2001 e la sanatoria dell’intervento mediante accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del medesimo d.P.R. n. 380/2001. 
0 La regione, avendo con propria legge ...................................., secondo quanto ammesso dall’art. 22, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, ampliato l’ambito applicativo delle disposizioni indicate dallo stesso art. 22, ai seguenti interventi edilizi: ................................................................................................................................ ..................................................................................................................., qualora l’interessato commetta abusi edilizi rispetto a tali interventi, si applicano in tal caso anche le sanzioni penali previste nell’art. 44 del d.P.R. n. 380/2001. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative sopra indicate, agli interventi edilizi eseguiti in assenza di S.C.I.A. o in difformità dalla stessa si applicano le sanzioni penali previste dalla legge vigente qualora l’intervento edilizio eseguito in assenza o in difformità dalla S.C.I.A. stessa comporti l’applicazione delle sanzioni penali previste da ulteriori norme vigenti che trovano applicazione agli interventi eseguiti. 
Ai sensi dell’art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990 e succ. modif., ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la S.C.I.A., dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti prescritti dalla legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 
Ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990 e succ. modif., la S.C.I.A. non costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante “Codice del processo amministrativo”.
Certificato di agibilità
L’agibilità dell’edificio/immobile interessato dai lavori, ove occorra, è disciplinata dagli artt. 24, 25 e 26 del T.U. dell’edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. e dalla vigente legislazione regionale (si vedano i modelli contenuti nella pratica cod. 853610.C.5 “Rilascio del certificato di agibilità a seguito di S.C.I.A.” ovvero nella pratica cod. 853610.C.5-bis “Rilascio del certificato di agibilità parziale a seguito di S.C.I.A.”).
Numerazione civica
Per la richiesta di attribuzione della numerazione civica vedi il modello 853610.C.5.e. 
 
Documenti
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