Permesso di costruire (P.d.C.)

Campo di applicazione
Gli interventi edilizi subordinati all’ottenimento del Permesso di Costruire (P.d.C.) sono individuati dall’art.10 del T.U. dell’edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. (nonché dalla legge regionale attuativa della suddetta norma statale), il quale testualmente recita:
  1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica c) [lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 e, successivamente, dall’ art. 30, comma 1, lett. c), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (cd. “Decreto del Fare”)] gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
  2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.
  3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44.”
Per una eventuale verifica da parte dell’interessato degli interventi edilizi per i quali è prescritto il rilascio del “Permesso di Costruire” (P.d.C.) (fatta salva le previsioni della legislazione regionale ai sensi del suindicato comma 3 dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 e fatta salva la facoltà per l’interessato di presentare richiesta del “Permesso di costruire sostitutivo della Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)” secondo quanto ammesso dall’art. 22, comma 7, del d.P.R. n. 380/2001), si veda il Modello 853610.A.23.
Procedura
La domanda per il rilascio del P.d.C. [da compilare utilizzando il Modello 853610.B.1.a o, il Modello 853610.B.1.a-bis per gli interventi edilizi eseguibili anche mediante Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per i quali l’interessato intenda richiedere facoltativamente il “Permesso di costruire sostitutivo di S.C.I.A.”] deve essere presentata 0 allo Sportello Unico per l’edilizia - 0 all’Ufficio Tecnico Edilizia Privata, posto in Via/Piazza ......................................., n. ......... Qualora il P.d.C. riguardi la realizzazione di opere edilizie per “impianti produttivi” o per immobili che siano funzionali all’esercizio di “attività produttive” secondo le definizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. i) e j), del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”, la richiesta per il rilascio del P.d.C. dovrà essere presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive comunale (S.U.A.P.) posto in Via/Piazza ......................................., n. ......... La richiesta per il rilascio del P.d.C. può anche riguardare la realizzazione degli interventi edilizi che, secondo il combinato disposto dell’art. 22 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. e dell’art.19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., in via ordinaria, sono soggetti a presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (cd. “S.C.I.A.”), nonché secondo l’art. 22, comma 3, dello stesso d.P.R. n. 380/2001, a presentazione di Denuncia di inizio attività alternativa al Permesso di Costruire (cd. “Super D.I.A.”), poiché, per detti interventi, il comma 7 del citato art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 ammette la facoltà per gli interessati di avanzare richiesta di P.d.C. (si veda il modello 853610.B.1.a-bis per quanto concerne la richiesta di P.d.C. alternativo alla S.C.I.A.). Alla domanda per il rilascio del P.d.C. dovrà essere allegata tutta la documentazione elencata nei citati modelli 853610.B.1.a o 853610.B.1.a-bis: in particolare, per la “Relazione tecnica del progettista”, si veda il Modello 853610.B.1.b.
Notizie utili
Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda per il rilascio del P.d.C.: - il competente ufficio comunale (Sportello Unico dell’edilizia) deve comunicare al richiedente il P.d.C. il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. (art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001), il quale deve curare l’istruttoria della domanda pervenuta nel rispetto delle norme contenute nel T.U. dell’edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. e delle restanti norme nazionali e regionali aventi attinenza con le opere oggetto di richiesta. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda per il rilascio del P.d.C.: - il responsabile del procedimento (art. 20, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001), qualora ritenga che ai fini del rilascio del P.d.C. sia necessario apportare modifiche di modesta entità al progetto originario, può richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni; il richiedente interessato si deve pronunciare sulla richiesta di modifica entro il termine fissato dal responsabile del procedimento e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi 15 giorni; la richiesta delle modifiche progettuali sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda di rilascio del P.d.C. (termine previsto dall’art. 20, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001) affinché il responsabile del procedimento formuli al dirigente/responsabile dell’ufficio la proposta di provvedimento finale (per il rilascio o il diniego del P.d.C.); Il citato termine di 60 giorni (decorrente dalla presentazione della domanda per il rilascio del P.d.C.) entro il quale il responsabile del procedimento deve curare l’istruttoria, può essere interrotto una sola volta (art. 20, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001), entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il suddetto termine entro il quale il responsabile del procedimento deve formulare la propria proposta di provvedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Entro 30 giorni dalla formulazione della proposta di provvedimento finale del responsabile del procedimento (proposta per il rilascio o per il diniego del P.d.C.) [e, quindi, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda per il rilascio del P.d.C. qualora non vi sia stato il differimento dei termini dovuto alla richiesta avanzata dallo stesso responsabile del procedimento per l’integrazione della domanda (art. 20, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001) e fatto salvo il diverso termine ammesso per la conclusione del procedimento qualora sia stata indetta la conferenza di servizi per l’acquisizione dei prescritti pareri e degli atti di assenso comunque denominati necessari ai sensi di legge ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio (vedi sotto)]: - lo Sportello Unico dell’edilizia (art. 20, comma 6, 1° periodo, del d.P.R. n. 380/2001) notifica al richiedente il provvedimento finale adottato dal responsabile dell’ufficio, con il quale si dispone il rilascio o, al contrario, il diniego del P.d.C.. Dell’avvenuto rilascio del P.d.C. (art. 20, comma 6, 4° periodo, del d.P.R. n. 380/2001) è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del P.d.C. (art. 20, comma 6, 5° periodo, del d.P.R. n. 380/2001) sono indicati nel cartello da esporre presso il cantiere (il cartello deve essere completamente leggibile dall’esterno del cantiere da parte degli organi di vigilanza e dal pubblico), secondo le modalità stabilite dal Regolamento Edilizio comunale.
Termini per la conclusione del procedimento qualora sia stata indetta la conferenza di servizi
Se entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda di rilascio del P.d.C. (art. 20, comma 5-bis, 1° periodo, del d.P.R. n. 380/2001) non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile dello Sportello Unico dell’edilizia indice la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.. Le amministrazioni che esprimono parere positivo (art. 20, comma 5-bis, 2° periodo, del d.P.R. n.380/2001) possono anche non intervenire alla conferenza di servizi, potendo trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all’art. 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241/1990 e succ. modif.. Qualora sia stata indetta la suddetta conferenza di servizi (art. 20, comma 6, 2° periodo, del d.P.R. n.380/2001), la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli artt. da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento (la determinazione assunta dalla conferenza di servizi assume il medesimo valore giuridico del P.d.C.). In tal caso (art. 20, comma 6, 3° periodo, del d.P.R. n. 380/2001), il termine per l’adozione, da parte del responsabile dell’ufficio, del provvedimento finale, che lo Sportello Unico dell’edilizia deve provvedere a notificare all’interessato, è fissato in 40 giorni dalla formulazione della proposta di provvedimento del responsabile del procedimento, qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante interessato all’ottenimento del P.d.C. i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e succ. modif.. Dell’avvenuto rilascio del P.d.C. (art. 20, comma 6, 4° periodo, del d.P.R. n. 380/2001) è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del P.d.C. (art. 20, comma 6, 5° periodo, del d.P.R. n. 380/2001) sono indicati nel cartello da esporre presso il cantiere (il cartello deve essere completamente leggibile dall’esterno del cantiere da parte degli organi di vigilanza e dal pubblico), secondo le modalità stabilite dal Regolamento Edilizio comunale.
Formazione del silenzio-assenso in caso di mancata adozione del provvedimento conclusivo
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo (art.20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001), ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di rilascio del P.d.C. si intende formato il silenzio-assenso (cioè, il P.d.C. si dovrà intendere tacitamente rilasciato in favore dell’inte¬ressato senza la necessità di un espresso P.d.C. rilasciato in forma scritta), tranne nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001, secondo le procedure qui di seguito indicate.
Procedura di rilascio del P.d.C. in caso di immobili vincolati
Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (art. 20, comma 9, 1° periodo, del d.P.R. n. 380/2001 e, in particolar modo, alle norme del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” approvato con D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. modif. e/o ai Piani Paesistici/Paesaggistici Regionali approvati sia ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 meglio nota come “Legge Galasso”, e sia ai sensi della Parte Terza del citato D.Lgs. n. 42/2004), il termine in precedenza indicato per la notifica, da parte dello Sportello Unico dell’edilizia, del provvedimento finale adottato dal responsabile dell’ufficio (con il quale si deve disporre il rilascio o, al contrario, il diniego del P.d.C.), decorre dal rilascio del relativo atto di assenso; il procedimento è comunque concluso con l’adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.241 e succ. modif. (procedura da applicare in materia di “Conclusione del procedimento”). In caso di diniego dell’atto di assenso in relazione ai citati vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (art. 20, comma 9, 2° periodo, del d.P.R. n. 380/2001), eventualmente acquisito in conferenza di servizi, una volta che sia decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del P.d.C. si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente (art. 20, comma 9, 3° periodo, del d.P.R. n.380/2001) il provvedimento di diniego dell’atto di assenso entro 5 giorni dalla data in cui lo stesso è stato acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. (nell’atto di diniego, da notificare al richiedente, devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere). Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico (art. 20, comma 9, 4° periodo, del d.P.R. n.380/2001) resta fermo quanto previsto dall’art. 146, comma 9, del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” approvato con D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. modif.: decorso inutilmente il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il Soprintendente stesso deve partecipare ovvero deve far pervenire il proprio parere scritto. La conferenza di servizi si deve pronunciare entro il termine perentorio di 15 giorni. In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 sono state stabilite procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti (gli interventi edilizi di “lieve entità” sono quelli indicati nell’elenco di cui all’Allegato I allo stesso d.P.R. n. 139/2010), ferme, comunque, le esclusioni di cui agli artt. 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.: le esclusioni riguardano gli interventi edilizi da realizzare su immobili sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali per i quali non è ammessa la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n.380/2001 e dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e gli interventi edilizi per i quali non è prevista la procedura di silenzio-assenso nei casi richiamati dall’art. 20, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001.
Ulteriori indicazioni in relazione ai termini di tempo per la conclusione del procedimento
I termini di tempo sopra indicati sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento (art. 20, comma 7, del d.P.R. n. 380/2001). Il termine per il rilascio del P.d.C. per gli interventi di cui all’art. 22, comma 7, del d.P.R. n. 380/2001 (opere soggette a presentazione di S.C.I.A. o di Super D.I.A. per le quali l’interessato ha facoltà di richiedere il P.d.C.), è di 75 giorni dalla data di presentazione della domanda (art. 20, comma 11, del d.P.R. n.380/2001). Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali (art. 20, comma 12, del d.P.R. n. 380/2001).
Termine per l’inizio dei lavori
Il titolare del P.d.C. deve comunicare (art. 15, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380/2001), mediante nota scritta, nel rispetto del termine fissato nello stesso P.d.C. (entro un anno dalla data del suo rilascio), l’inizio dei lavori (utilizzando il Modello 853610.B.1.c). Decorso tale termine il P.d.C. decade di diritto tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta ed accordata una proroga (la quale potrà essere concessa solo qualora ricorrano i presupposti qui di seguito indicati).
Proroga dei termini per l’inizio dei lavori
La proroga del termine fissato nel P.d.C. per l’inizio lavori può essere accordata (art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001) con provvedimento motivato del responsabile dell’ufficio, solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del P.d.C. (si veda il Modello 853610.B.1.i) e, in particolare, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari; decorso tale ulteriore termine il P.d.C. decade di diritto, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta ed accordata una ulteriore proroga.
Varianti in corso d’opera
Per regolarizzare le varianti in corso d’opera alle opere autorizzate con il P.d.C. è possibile (Art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001): - richiedere l’approvazione della variante (si veda il Modello 853610.B.1.e) mediante il rilascio di un nuovo P.d.C. (qualora si tratti di opere edilizie in variante essenziale che non rientrano nelle ipotesi previste all’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 e succ. modif.). - regolarizzare la variante presentando una Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) - (si veda il Modello 853610.B.1.f), ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. (qualora si tratti di opere edilizie in variante non essenziale che rientrano nelle ipotesi previste all’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 e succ. modif.).
Trasferimento (voltura) del P.d.C.
Il P.d.C. (art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001), nell’arco temporale di vigenza dello stesso, può essere trasferito (volturato) a favore di altri soggetti aventi titolo (ad esempio: in caso di compravendita successiva al rilascio del P.d.C. stesso) - (si veda il Modello 853610.B.1.g).
Termine per l’ultimazione dei lavori
I lavori devono essere dati completati (art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001) nel rispetto del termine fissato nel P.d.C e, in particolare, entro tre anni dalla data di inizio lavori a suo tempo comunicata dall’interessato. Il titolare del P.d.C. deve, pertanto, comunicare, mediante nota scritta, la fine dei lavori - (si veda il Modello 853610.B.1.h). Decorso tale termine il P.d.C. decade di diritto per la parte non eseguita tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta ed accordata una proroga (la quale potrà essere concessa solo qualora ricorrano i presupposti qui di seguito indicati).
Proroga del termine per l’ultimazione dei lavori
La proroga del termine fissato nel P.d.C. per l’ultimazione dei lavori può essere accordata (art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001) con provvedimento motivato del responsabile dell’ufficio, solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del P.d.C. (si veda il Modello 853610.B.1.l) e, in particolare, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari; decorso tale ulteriore termine il P.d.C. decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta ed accordata una ulteriore proroga. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di un nuovo P.d.C. per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n.380/2001 e succ. modif. e dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e succ. modif. ovvero, qualora siano realizzabili mediante la presentazione di Denuncia di inizio attività alternativa al Permesso di Costruire (Super D.I.A.) ai sensi dell’art. 22, comma 3, del d.P.R. n.380/2001. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. Il P.d.C. decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data del loro inizio.
Proroga generalizzata per i P.d.C. rilasciati prima del 21 giugno 2013
Art. 30, commi 3, 3-bis e 4, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (cd. “Decreto del Fare”): «3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto (N.d.R.: la disposizione, quindi, è applicabile ai titoli abilitativi edilizi rilasciati - permessi di costruire - o formatisi - Denunce di inizio attività (DIA) e/o segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) - entro il 21 giugno 2013), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. 3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.» Pertanto, secondo la suddetta norma approvata con il “Decreto del Fare”, fatta comunque salva l’eventuale diversa normativa regionale, i termini di inizio e fine lavori previsti dagli atti abilitativi edilizi (P.d.C., Super D.I.A., D.I.A. e S.C.I.A.) rilasciati o formatisi prima del 21 giugno 2013, possono essere prorogati di due anni qualora il soggetto interessato provveda a comunicare a questa Amministrazione Comunale, in forma scritta, l’intenzione di ottenere detta proroga (purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della ricezione al protocollo generale di questo Comune della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi edilizi non risultino in contrasto, al momento della ricezione di detta comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati e/o adottati.
Certificato di agibilità
L’agibilità dell’edificio/immobile interessato dai lavori è disciplinata dagli artt. 24, 25 e 26 del T.U. dell’edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. e dalla vigente legislazione regionale (si vedano i modelli contenuti nella pratica cod. 853610.B.7 “Rilascio del certificato di agibilità” ovvero nella pratica cod. 853610.B.7-bis “Rilascio del certificato di agibilità parziale”).
Numerazione civica
Per la richiesta di attribuzione della numerazione civica vedi il modello 853610.B.7.e. Per le violazioni alle norme in materia di realizzazione delle opere edilizie eseguite in assenza o con variazioni essenziali e/o non essenziali del/al Permesso di Costruire (sanzioni amministrative, penali e fiscali) trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo IV, Capi I, II e III (artt. da 27 a 51 del Testo unico dell’edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. e le relative norme contenute nella vigente legislazione regionale.
 
Documenti
torna all'inizio del contenuto