Attività edilizia libera

Campo di applicazione
È possibile avvalersi della “Comunicazione di inizio lavori per attività edilizia libera (C.I.L. senza relazione tecnica di asseverazione - C.I.L.A. con relazione tecnica di asseverazione: si veda il seguente periodo)”, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Testo Unico dell’edilizia emanato con d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e succ. modif. [in particolare, le recenti modifiche che hanno ancor più “liberalizzato” la C.I.L.-C.I.L.A. sono state approvate con gli artt. 30 e 41, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (cd. Decreto del Fare)] e, quindi, senza l’obbligo di ottenere alcun titolo abilitativo edilizio [Permesso di Costruire ovvero Super D.I.A. (Denuncia di inizio attività alternativa al Permesso di Costruire) ovvero S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività)] per l’esecuzione dei seguenti interventi edilizi non aventi rilevanza urbanistico-edilizia:
a) interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (gli "interventi di manutenzione straordinaria" riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici (interventi edilizi soggetti a C.I.L.A.); 
b) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (interventi edilizi soggetti a C.I.L.); 
c) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati (interventi edilizi soggetti a C.I.L.); 
d) pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (interventi edilizi soggetti a C.I.L.); 
e) aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (interventi edilizi soggetti a C.I.L.); 
f) modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa (interventi edilizi soggetti a C.I.L.A.). 
In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif., limitatamente agli interventi edilizi elencati alle lettere a) ed f) del precedente periodo (e, quindi, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art.3, comma 1, lettera b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (vedi sopra), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici e gli interventi relativi a modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa), fatte salve ulteriori previsioni delle leggi regionali come indicato successivamente, l’interessato avente titolo, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, deve trasmettere allo Sportello Unico dell’edilizia comunale i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una RELAZIONE TECNICA provvista di data certa e corredata degli opportuni ELABORATI PROGETTUALI, a firma di un TECNICO ABILITATO, il quale ASSEVERA, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi edilizi indicati alla precedente lettera f), sono altresì trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia per le imprese di cui all’art. 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dall’art.6, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 380/2001. 
Per maggiori dettagli sugli interventi edilizi eseguibili mediante la C.I.L.-C.I.L.A. si veda il modello 853610.A.23. Non sono realizzabili mediante C.I.L.-C.I.L.A. le opere edilizie per le quali la vigente normativa urbanistico-edilizia prescrive l’ottenimento del Permesso di Costruire ai sensi degli artt. 10 e segg. del d.P.R. n.380/2001 ovvero la presentazione della Denuncia di inizio attività alternativa al Permesso di Costruire di cui all’art. 22, comma 3, dello stesso d.P.R. n. 380/2001 (cd. “SuperDIA”) ovvero la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (cd. “SCIA”) di cui al combinato disposto degli artt. 22 e 23 del medesimo d.P.R. n.380/2001 e dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.. 

La Regione ..............................., con propria legge ..............................., secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001, potendo estendere la disciplina di cui allo stesso art. 6 e potendo individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nelle precedenti lettere a) ed f), per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la citata relazione tecnica di asseverazione, nonché potendo stabilire ulteriori contenuti per la stessa relazione tecnica, nel rispetto di quelli minimi fissato dal comma 4 di detto art. 6 (con la relazione, il tecnico abilitato deve asseverare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo), ha stabilito quanto segue: ...........................................................................................................................................................
 

Procedura

Procedura per poter iniziare i lavori

La C.I.L.-C.I.L.A., da redigere nel rispetto di quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 6 e 23-bis, comma 3, del T.U. dell’Edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e succ. modif. e di quanto già indicato nel precedente argomento “Campo di applicazione delle norme”, deve essere presen-tata, anche per via telematica, allo Sportello Unico dell’edilizia comunale prima della data prevista per l’inizio del lavori. 
Una volta che i lavori saranno stati ultimati, l’interessato avente titolo dovrà provvedere, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’art. 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 (entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate). 
Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, prescrivono per la C.I.L.-C.I.L.A. che devono essere fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque devono essere rispettate le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, e quelle relative all’efficienza energetica nonché le disposizioni contenute nel “Codice dei beni culturali e del paesaggio” di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. modif.: pertanto, per gli interventi edilizi in cui la citata normativa nazionale, regionale e comunale prescrive prima di poter iniziare i lavori l’acquisizione degli ATTI DI ASSENSO comunque denominati (leggasi anche pareri e/o nulla-osta) da ottenere da altre amministrazioni preposte alla tutela de¬i citati vincoli normativi (o anche da questo comune nelle materie di propria competenza) che non sono sostituibili dall’asseverazione del tecnico abilitato da produrre con la propria relazione tecnica [la relazione tecnica è prescritta nel caso si tratti di eseguire gli interventi edilizi di cui alle suindicate lettere a) ed f) (si veda il precedente argomento “Campo di applicazione delle norme”)] ovvero per i quali non è neppure prescritta la presentazione di detta relazione di asseverazione del tecnico abilitato [nel caso si tratti di eseguire gli interventi edilizi di cui alle suindicate lettere b), c), d), ed e) (si veda lo stesso precedente argomento)], ai sensi di quanto previsto dall’art. 23-bis, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001, l’interessato potrà liberamente scegliere se avanzare preventiva richiesta allo Sportello Unico dell’edili¬zia prima della presentazione della C.I.L.-C.I.L.A. ovvero se avanzare contestuale istanza allo Sportello Unico dell’edilizia al momento della presen¬tazione della C.I.L.-C.I.L.A., affinché lo stesso Sportello Unico provveda all’acquisizione di detti atti di assenso (nel primo caso non si producono gli effetti giuridici che permettono di dar corso ai lavori fino a che, una volta ottenuti detti atti di assenso, l’interessato non presenti agli atti del comune, nelle forme di legge, la vera e propria C.I.L.-C.I.L.A. - in entrambi i casi, prima di poter iniziare i lavori, sarà necessario attendere la tempestiva comunicazione dello Sportello Unico dell’edilizia con la quale si informa tempestivamente l’interessato dell’avvenuta acquisizione di detti atti di assenso). È in ogni caso fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente detti atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla C.I.L.-C.I.L.A. presentata agli atti del comune [in questo caso i lavori potranno essere iniziati immediatamente]. 
Di regola, gli interventi edilizi eseguibili mediante presentazione di C.I.L.-C.I.L.A., non comportano il versamento del contributo di costruzione di cui all’art.16 del d.P.R. n.380/2001. 
Entro 10 giorni dal ricevimento della C.I.L.-C.I.L.A.: 
- lo Sportello Unico dell’edilizia (o il competente ufficio comunale) deve comuni¬care il nominativo del responsabile del procedimento (art. 20, comma 2: si ritiene applicabile tale norma, anche se relativa alla procedura del Permesso di Costruire, in ragione dei principi generali contenuti nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.). 
Sebbene le norme contenute nel T.U. dell’edilizia approvate con d.P.R. n. 380/2001 non lo prescrivano espressamente per la C.I.L.-C.I.L.A., sarebbe opportuno che lo Sportello Unico dell’edilizia o l’ufficio comunale competente (il responsabile del procedimento) entro un congruo termine - riteniamo per similitudine con la procedura di SCIA non superiore a 30 giorni dal ricevimento della C.I.L.-C.I.L.A. stessa - [e qualora l’immobile su cui si inter¬viene non sia soggetto ad un vincolo normativo per il quale è prescritto il preventivo ottenimento degli atti di assenso sopra indicati (ai sensi di quanto previsto dall’art. 23-bis, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001)]: 
- lo Sportello Unico dell’edilizia (o il competente ufficio comunale) è opportuno che: 
- comunichi all’interessato il tacito assenso all’esecuzione dei lavori
oppure: 
- notificare all’interessato i motivi ostativi al tacito assenso all’esecuzione dei lavori, con la richiesta di integrare la documentazione allegata alla C.I.L.-C.I.L.A. 
oppure: 
- notificare all’interessato il divieto di eseguire l’intervento, indicando i motivi ostativi al tacito assenso all’esecuzione dei lavori. 
Qualora l’immobile su cui si intende inter¬venire mediante C.I.L.-C.I.L.A. è soggetto ad un vincolo normativo per il quale è prescritto il preventivo ottenimento degli atti di assenso sopra indicati, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della C.I.L.-C.I.L.A. stessa ovvero dalla data di ricezione - agli atti delle amministrazioni/uffici competenti al rilascio degli atti di assenso - dell’istanza presentata dallo Sportello Unico dell’edilizia per l’ottenimento di detti atti di assenso (secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001, non è chiaro quale sia il termine da rispettare) e l’interessato non abbia già autonomamente provveduto ad acquisire i suddetti atti di assenso ovvero lo Spor¬tello Unico non li abbia già acquisiti per l’interessato sulla base della richiesta avanzata dall’interessato precedente¬mente alla presentazione della C.I.L.-C.I.L.A.]: 
- lo Sportello Unico dell’edilizia (o il competente ufficio comunale) deve (Art. 23-bis, comma 1, del d.P.R. n.380/01): 
- acquisire gli atti di assenso dalle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo o dai competenti uffici comunali (qualora la tutela del vincolo sia nella sfera di pertinenza comunale); 
- se entro il suddetto termine di 60 giorni tali atti di assenso non sono ancora stati acquisiti (art. 23-bis, comma 1, ultimo periodo), il responsabile dello Sportello Unico indice la conferenza di servizi ai sensi de¬gli artt. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. con i soggetti competenti al rilascio di detti atti di assenso; 
- comunicare tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso comunque denominati necessari per poter iniziare i lavori
oppure: 
- notificare all’interessato i motivi ostativi al rilascio degli atti di assenso co¬munque denominati necessari per poter iniziare i lavori, con la ri¬chiesta di integrare la documentazione predisposta dall’interessato per l’ottenimento di detti atti di assenso
oppure: 
- notificare all’interessato il divieto di eseguire l’intervento, indicando i motivi ostativi al rilascio degli atti di assenso comunque denominati necessari per poter iniziare i lavori. 

Procedura da seguire nella fase esecutiva dei lavori

Non è necessario che l’interessato comunichi allo Sportello Unico dell’edilizia la data di inizio lavori, rilevando che il titolo abilitativo edilizio (C.I.L.-C.I.L.A.) dispiega pienamente i propri effetti giuridici unicamente con la corretta compilazione della C.I.L.-C.I.L.A. stessa e con la completezza della documentazione ivi allegata e degli eventuali atti di assenso da doversi comunque ottenere dagli uffici competenti qualora si tratti di immobile soggetto ad un vincolo normativo come in precedenza indicato. 
La C.I.L.-C.I.L.A. non sarebbe sottoposta ad un termine massimo di efficacia come invece previsto per la SCIA, che risulta essere pari a tre anni: si può tuttavia propendere che anche la C.I.L.-C.I.L.A. sia comunque sottoposta al termine massimo di validità di tre anni, in quanto ciò risponde a principi generali della disciplina edilizia. 
Pertanto, qualora anche la C.I.L.-C.I.L.A. si intenda sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni:, questa avrà decorrenza: 
- dalla data di ricezione agli atti del comune della C.I.L.-C.I.L.A. stessa (qualora l’immobile su cui si inter-viene non è soggetto ad un vincolo normativo non sostituibile dall’assevera¬zione del tecnico abilitato) oppure: 
- dalla data di ricezione agli atti dell’interessato della comunicazione dello Sportello Unico dell’edilizia con la quale si informa dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso comunque denominati necessari per poter iniziare i lavori (qualora l’immobile su cui si inter¬viene è soggetto ad un vincolo normativo come in precedenza indicato) 
oppure: 
- dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell’interessato degli atti di assenso comunque denominati necessari per poter iniziare i lavori (qualora l’immobile su cui si inter¬viene è soggetto ad un vincolo normativo come in precedenza indicato). 
La sussistenza del titolo abilitativo edilizio è provata con la copia della C.I.L.-C.I.L.A. da cui risulti la data di ricevimento agli atti del comune della C.I.L.-C.I.L.A. stessa (ovvero la data di ricezione agli atti dell’interessato della comunicazione dello Sportello Unico dell’edilizia con la quale si informa dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso per l’immobile che sia soggetto ad un vincolo normativo come in precedenza indicato), l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’eventuale asseverazione del tecnico professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari che siano stati acquisiti autonomamente dall’interessato e che siano già stati inizialmente allegati alla C.I.L.-C.I.L.A. al momento della presentazione della stessa agli atti del comune. 
L’interessato è comunque tenuto a comunicare per iscritto allo Sportello Unico dell’edilizia la data di avvenuta ultimazione dei lavori, in ragione del termine temporale fissato dall’art. 6, comma 5, del d.P.R. n.380/2001 e succ. modif., il quale ribadendo l’obbligo del tempestivo aggiornamento catastale - qualora evidentemente ciò occorra in ragione dei lavori eseguiti - a seguito della conclusione degli interventi edilizi, richiede la definizione di un riferimento temporale da cui decorre il termine di 30 giorni per la presentazione all’Agenzia del Territorio delle dichiarazioni di mutazione del classamento o della rendita catastale. 
Pertanto entro 3 anni dalla data di avvenuta efficacia della C.I.L.-C.I.L.A. come sopra specificata (per interpretazione implicita dell’art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001): 
- l’interessato deve inviare la comunicazione di ultimazione dei lavori (non occorre, fatte salve altre procedure diverse quali, a titolo di esempio, la normativa antisismica e/o la normativa antincendio, corredare la comunicazione di fine lavori con il certificato di collaudo finale che invece risulta prescritto per la procedura di SCIA. 
Ancora per analogia con le procedure di SCIA, si ritiene che la realizzazione della parte non ultimata dell’intervento edilizio è subordinata alla presentazione di una nuova C.I.L.-C.I.L.A.. 

Sanzioni amministrative e penali

Le sanzioni amministrative applicabili agli interventi eseguiti in assenza di C.I.L.-C.I.L.A. o in difformità dalla stessa sono quelle prescritte dall’art. 6, comma 7, del d.P.R. n. 380/2001 il quale prevede che la mancata presentazione agli atti dello Sportello Unico dell’edilizia della “Comunicazione di inizio lavori per attività edilizia libera (C.I.L.-C.I.L.A.)”, ovvero che la mancata trasmissione della relazione tecnica di asseverazione prescritta per gli interventi edilizi elencati alle lettere a) ed f) del precedente argomento “Campo di applicazione delle norme”, comportano la sanzione pecuniaria pari ad €. 1000,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. 
Ai sensi dei principi generali regolanti l’attività edilizia e ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif, l’amministrazione competente (il responsabile dell’ufficio comunale competente), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti prescritti dalla legge, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della C.I.L.-C.I.L.A., può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività edilizia ivi prevista ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione (che, in ogni caso, si ritiene non possa essere inferiore a 30 giorni). E’ fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, in analogia alla procedura di SCIA secondo quanto previsto dagli artt. 21-quinquies (Revoca della SCIA) e 21-nonies (Annullamento d’ufficio della SCIA), della legge n. 241/1990 e succ. modif.. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e succ. modif., può sempre ed in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra indicati. 
In analogia alla procedura di SCIA, in relazione al combinato disposto dell’art. 23, comma 6, del d.P.R. n.380/01 e succ. modif. e dell’art. 19, commi 3 e 6-bis, della legge n. 241/90 e succ. modif., il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della C.I.L.-C.I.L.A., sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge per l’esecuzione dei lavori mediante C.I.L.-C.I.L.A., può notificare all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato (qualora sia stata presentata la relazione tecnica di asseverazione per gli interventi elencati alle lettere a) ed f) del precedente argomento “Campo di applicazione delle norme”), informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. E’ comunque salva la facoltà di ripresentare la C.I.L.-C.I.L.A., con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 
Sempre in analogia a quanto previsto dall’art. 19, comma 6-bis, della legge n.241/1990 e succ. modif., restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif., e le disposizioni delle leggi regionali aventi attinenza con gli interventi edilizi previsti/eseguiti. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative sopra indicate, agli interventi edilizi eseguiti in assenza di C.I.L.-C.I.L.A. non si applicano le sanzioni penali previste dalla legge vigente qualora l’intervento edilizio eseguito in assenza o in difformità dalla C.I.L.-C.I.L.A. stessa non comporti l’applicazione delle sanzioni penali previste da ulteriori norme vigenti che trovano applicazione agli interventi eseguiti. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative sopra indicate, agli interventi edilizi eseguiti in difformità dalla C.I.L.-C.I.L.A. presentata si possono altresì applicare anche le sanzioni penali previste dalla legge vigente qualora l’intervento edilizio eseguito in difformità dalla CIL stessa comporti l’applicazione delle sanzioni penali previste da ulteriori norme vigenti che trovano applicazione agli interventi eseguiti. 
 
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